Pubblica Amministrazione
Semplificazione
amministrativa
L’autocerticazione
e la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà
C’è chi ricorderà certamente le lunghe file dinanzi agli sportelli degli uffici pubblici che chiedevano documenti
e certificazioni. Bisognava, poi, rimettersi in coda ad altre lunghe file per ottenere i documenti e le
certificazioni richiesti e infine completare la lungaggine burocratica per consegnare quanto richiesto ed
ottenuto. Non è passato molto tempo, perché solo con l’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che
poi ha subito numerose modifiche, è iniziato un importante processo di “sburocratizzazione” e di semplificazione
amministrativa per fare funzionare la Pubblica Amministrazione in maniera più efficace e senza
costi aggiuntivi per il povero cittadino.
Quali sono i mezzi principali
di semplificazione?
1. Autocertificazione: è la facoltà riconosciuta ai cittadini
di presentare, in sostituzione della certificazione,
una dichiarazione sottoscritta dall’interessato. La
Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettarla,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in
caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità
del suo contenuto.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili
possono essere provati dall’interessato, a titolo
definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
Dove poterle utilizzare
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili solo nei rapporti con le Amministrazioni
Pubbliche (scuole di ogni ordine e grado,
università, amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni, ecc.). Sono, inoltre, utilizzabili nei rapporti
con aziende esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas,
ecc.).
Dove non poterle utilizzare
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti
fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento
di funzioni giurisdizionali. Sulle certificazioni da produrre
ai soggetti privati é apposta, a pena di nullità, la
dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi.”
Validità dei certificati
I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se
disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore.
Contenuto delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente
o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva
e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei Registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
Al di fuori di queste ipotesi, gli stati, le qualità personali
e i fatti sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Contenuto dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono.
Limiti di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore. Tutti i certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della
pratica non agonistica di attività sportive da parte dei
propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato
dal medico di base con validità per l’intero anno
scolastico.
Sanzioni
Se da un lato, per i responsabili degli uffici pubblici, costituisce
violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
di atto di notorietà, per i privati che attestano il falso le
conseguenze sono ancora più pesanti.
Infatti, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. La dichiarazione mendace comporta anche
la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni
per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza.
Inoltre, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Casi
Ad esempio, si menzionano 2 casi significativi:
1. integra falso ideologico commesso in atto pubblico
la condotta del privato che in autocertificazione dichiara
al gestore di telefonia di avere smarrito la SIM
(Cassazione Penale 4.10.2018, n. 6347);
2. integra il delitto di falsità ideologica il rilascio da parte
del proprietario committente dell’immobile di false
attestazioni a corredo di SCIA - segnalazione certificata
inizio attività per realizzare un’opera edilizia
(Cassazione penale, sez. III, 15.05.2024, n. 35109).