Tribunale Arbitrale dell’Immobiliare e del Condominio
La Camera Arbitrale Internazionale (numero verde: 800892393, Web: cameraarbitraleinternazionale.com, https://tribunaleimmobiliare.com/) ha istituito, nella provincia di Catanzaro, ed in particolare presso lo studio legale Aloisio in San Sostene Marina (cap 88060 – provincia di Catanzaro), Via Gentile, n. 1, un’apposita sezione del Tribunale Arbitrale dell’Immobiliare e del Condominio che si occupa di procedimenti arbitrali per il contenzioso immobiliare. Referente della sezione è l’Avv. Luigi Aloisio.
Il Condominio (le cui controversie, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 2025 saranno interamente affidate ai Giudici di Pace), le Locazioni abitative e commerciali ed in genere i Diritti reali sono alla base di una litigiosità purtroppo in aumento e che impone un approccio assai specialistico che può essere garantito da un esperto della materia con funzione di Arbitrato.
L’Arbitrato è un istituto disciplinato dal codice di procedura civile attraverso il quale le parti affidano a un giudice privato (Arbitro o Collegio arbitrale) la decisione in merito a controversie civili e commerciali, senza dover ricorrere al Tribunale. La decisione della disputa emanata dall’arbitro - il Lodo arbitrale - è equiparata a tutti gli effetti a una Sentenza.
La Camera Arbitrale Internazionale, attraverso sedi dislocate sul territorio nazionale e internazionale, in 10 anni di attività ha sottoscritto più di 30 mila clausole compromissorie. Collaborano con l’organismo più di 900 Giudici Arbitri selezionati tra Avvocati, Docenti Universitari, Magistrati in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico di altissimo prestigio.
VANTAGGI DELLA PROCEDURA ARBITRALE
RAPIDITA’: Ricorrendo ad un Arbitro si ha la certezza di avere la risoluzione della lite in tempi celeri. A fronte delle lunghe attese del Procedimento Ordinario, l’Arbitrato si conclude in un minimo di 60 fino a un massimo di 240 giorni (il termine massimo è previsto dal codice di procedura civile);
COSTI: Aspetto non trascurabile è la conoscenza preliminare di tutti i costi da sostenere, molto più bassi di un procedimento ordinario. Ricorrendo dinnanzi al Giudice i costi sono indeterminabili a priori, mentre l’Arbitrato amministrato presuppone che le parti conoscano, prima d’iniziare la controversia, le spese di procedimento e gli onorari degli Arbitri;
SPECIALIZZAZIONE DEGLI ARBITRI: Gli Arbitri non sono Giudici “generici”, ma vengono scelti dalle parti e/o dal consiglio arbitrale tra esperti del settore in cui cade la materia del contendere. In tal modo si ha la certezza di essere giudicati da esperti conoscitori delle singole situazioni che hanno generato la lite;
RISERVATEZZA: I soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo;
LODO = SENTENZA: Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza. Il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo. Questo significa che, in caso di inadempimento della parte soccombente, è possibile intraprendere azioni esecutive. L’Arbitro, inoltre, decidendo sulle spese, può condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali e arbitrali a favore della parte vittoriosa. A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati, il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in quasi tutti i paesi del mondo e ciò rappresenta un importante vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse.
PERCHE’ RICORRERE ALLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE
Arbitrato amministrato. La Camera Arbitrale Internazionale garantisce il cosiddetto Arbitrato amministrato (diverso dall’arbitrato ad hoc) il quale si caratterizza per il fatto che vi è un’istituzione esterna (in questo caso la Camera Arbitrale Internazionale) che gestisce l’intera procedura, con compiti simili a quelli di una cancelleria in Tribunale, occupandosi altresì di aspetti organizzativi ed amministrativi, come ad esempio il controllo sulla redazione della convenzione arbitrale; l’esecuzione dell’intera fase introduttiva (invio della domanda, risposta ecc.); l’evolversi del procedimento fino alla formazione e alla nomina dell’organo giudicante, nel caso non venga nominato dalle Parti. L’arbitrato amministrato garantisce altresì convenienza e trasparenza in quanto esiste un tariffario parametrato al valore della lite e questo permette alle Parti di conoscere tutti i costi da sostenere, assai calmierati, ancor prima dell’inizio del procedimento;
Capillarità territoriale. Siamo presenti sul territorio nazionale e internazionale con oltre 60 sedi nelle quali vengono amministrati i procedimenti;
Specializzazione degli Arbitri. Risultano iscritti alla Camera Arbitrale Internazionale oltre 900 Giudici Arbitri selezionati tra Avvocati, Docenti Universitari, Magistrati in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico di altissimo profilo e costantemente aggiornati attraverso percorsi universitari. Le parti, prima di iniziare un procedimento, potranno accedere alla check list degli arbitri, visionare il curriculum, le materie di specializzazione, le esperienze lavorative e quindi nominare/opzionare le figure più adatte alla tipologia di controversia;
Flessibilità. A differenza di quanto accade nel procedimento ordinario laddove le udienze, così come la decisione finale, risultino pubbliche, nel procedimento arbitrale gli incontri risultano riservati (è prevista la sola presenza delle parti, degli eventuali difensori, dei tecnici, dei testimoni) e calendarizzati di comune accordo tra gli arbitri, le parti e i difensori. La flessibilità del procedimento fa sì che il tutto si concluda in 2/3 udienze/incontri;
Tempi. Il termine di emissione del lodo è imposto dal codice di procedura civile ed è individuato in un periodo massimo di 240 giorni. La Camera Arbitrale Internazionale per le liti di valore medio - basso (al di sotto dei 15 mila euro) ha previsto dei procedimenti brevi, che si concludono in un massimo di 60 giorni e che prevedono un costo predeterminato e conveniente;
COME RICORRERE AD UN ARBITRATO
Per ricorrere ad un procedimento arbitrale è necessario che le parti siano d’accordo. Ciò potrebbe essere stabilito:
Prima che la lite insorga (inserendo la clausola compromissoria nel contratto, nella scrittura, nel regolamento);
Dopo l’insorgere della controversia, mediante la sottoscrizione di un accordo definito compromesso arbitrale;
Esiste poi una terza possibilità. Ove il contratto, il regolamento, la scrittura privata non contenga una clausola compromissoria e le parti non si accordino sulla sottoscrizione di un compromesso arbitrale, la parte interessata può procedere depositando proposta di arbitrato ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale. La proposta di arbitrato dovrà essere inviata anche nel caso in cui manchi la clausola compromissoria o questa non faccia esplicito riferimento alla Camera Arbitrale Internazionale.