DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO
di LUIGI ALOISIO
Se il donante paga parte del prezzo del bene non è donazione indiretta
La donazione indiretta non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo dell'immobile, ma unicamente se si sostenga l'intero costo dell'acquisto.
Si parla spesso di liberalità e onerosità. La liberalità, a differenza dell'onerosità, si caratterizza per 2 elementi, ossia l'assenza di alcun vantaggio patrimoniale e il depauperamento della sfera patrimoniale di colui che compie l'atto, che arricchisce, così, quella del beneficiario. Per questo motivo, l'ordinamento impone al disponente, a pena di nullità, la forma scritta dell'atto pubblico, quasi a voler significare, a quest'ultimo, di prestare attenzione sul contenuto dell'atto che si accinge a compiere. Il tipico contratto, che viene posto in essere per spirito di liberalità, è la donazione.
La forma solenne dell'atto non è richiesta ove si danno luogo le donazioni indirette ovvero liberalità non donative, regolamentate dall'art. 809 c.c. Nelle donazioni indirette il donante utilizza lo schema del contratto di vendita per arricchire il beneficiario. L'acquisto d'un immobile con denaro corrisposto dal padre, per esempio, delinea una donazione indiretta, ove è l'immobile intestato al figlio a rappresentare il bene oggetto d'una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione ed all'azione di riduzione. In tale caso si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario.
Recentemente, la Cassazione civile sez. II, con sentenza 12.06.2024, n. 16329, è intervenuta in un caso particolare. Infatti, si era contestata l'esistenza di una donazione indiretta nell'ipotesi in cui il presunto donante aveva corrisposto al presunto donatario soltanto una parte del prezzo di acquisto dell'immobile.
Orbene, la Corte di Cassazione ha distinto l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente e intestato ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare, dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra la donazione indiretta del bene stesso e non del denaro.
Per la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, la donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Per concludere, ad esempio, se un padre corrisponde al figlio totalmente il prezzo di acquisto di un immobile, si ha donazione indiretta dell'immobile intestato al figlio. Invece, si ha una semplice donazione di denaro, qualora un padre corrisponda al figlio soltanto una parte del prezzo di acquisto dell'immobile.