ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
Sentenza penale di assoluzione e accertamento tributario: efficacia
Novità legislativa importante: la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
In seguito a un'indagine effettuata su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale, la Guardia di Finanza denunciò Ma.Ar., titolare della omonima ditta individuale, per avere emesso un certo numero di fatture relative a operazioni inesistenti nei confronti di 3 operatori commerciali. Dalle indagini della GdF scaturì un processo verbale di constatazione che diede origine a un procedimento penale presso il Tribunale.
L'Agenzia delle Entrate dedusse sostanzialmente nell'avviso di accertamento che il contribuente aveva simulato con il Ma.Ar. delle forniture di servizi e manodopera per abbattere la base imponibile dei redditi dichiarati e per detrarre indebitamente l'Iva dovuta all'Erario. Impugnati i 4 avvisi di accertamento, la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.
Su appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria regionale riformò integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, a cui ha fatto seguito la sentenza della Cassazione civile sez. trib., 3.09.2024, n. 23570, che ha accolto il ricorso del contribuente.
Infatti, in seguito all'adunanza camerale originariamente fissata per la decisione della causa è stato emanato il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 29-6-2024, il cui art. 1, c. 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 74/2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", che così dispone, per quel che in questa sede interessa: "1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio". Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di Cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che
ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato
irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule previste (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).
Orbene, nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, era stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza definitiva del Tribunale. Non vi era dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base degli avvisi di accertamento impugnati fossero gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale dalla quale il contribuente era stato definitivamente assolto. Pertanto, avendo la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, la Suprema Corte ha ritenuto, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistessero.