Opere pubbliche su proprietà privata
Non è raro che su un terreno siano ubicati pali della linea elettrica e il privato non abbia ricevuto alcunché
per l’asservimento del proprio fondo. Quali sono i principi e i rimedi di fronte a un comportamento illegittimo
nell’imporre una linea elettrica?
Funzione pubblica della proprietà
L’art. 42 della Costituzione italiana afferma: “La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse
generale”. Il principio è chiaro. L’interesse pubblico prevale
su quello privato in ragione della “funzione sociale”
della proprietà. È il caso dell’espropriazione per
pubblica utilità, che consiste nella sottrazione, da parte
di un ente pubblico, della proprietà privata di un bene
o di un altro diritto reale per motivi di interesse pubblico.
Cosa si verifica quando si realizza un’opera
senza che intervenga un decreto di esproprio?
In caso di perdita dell’intero bene da parte del privato
per effetto di occupazione acquisitiva (cioè quando manca
il decreto di esproprio) o di occupazione usurpativa
(quando manca addirittura la dichiarazione di pubblica
utilità), l’occupazione e la manipolazione dell’immobile
di un privato da parte della Pubblica Amministrazione
integrano illeciti permanenti.
Il proprietario, vittima del comportamento illecito
dell’Amministrazione, ha il diritto di chiedere la rimozione
dell’opera o domandare in giudizio il risarcimento
del danno, non solo, per la perdita del godimento nel
periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita
commisurata al valore del bene.
Diversamente opinando, si verrebbe a creare una situazione
che premia il comportamento dell’autorità amministrativa
che persista nell’illecito, non emettendo il
provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato,
in contrasto con i principi che regolano l’ordinamento
interno ed Europeo.
Realizzazione di un impianto di elettrodotto
Anche l’apprensione senza titolo di un suolo privato,
seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto
in carenza di autorizzazione dell’autorità
competente, dà luogo ad un illecito permanente da
parte dell’ente costruttore o gestore. Poiché, infatti, la
menzionata autorizzazione qualifica l’opera come opera
pubblica, in difetto di autorizzazione il comportamento
si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto di proprietà.
In tali ipotesi, dunque, il titolare del diritto reale
aggredito è legittimato a proporre domanda di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo la rimozione
degli impianti ed anche il risarcimento del danno sofferto
nel quinquennio (anteriore alla domanda), ma può
anche chiedere ed ottenere, al posto della riduzione in
pristino, il risarcimento dei danni, imponendo al giudice
di valutare le perdite anche future conseguenti alla ormai
irreversibile privazione del diritto di proprietà.
Cosa succede nel caso in cui l’impianto
di elettrodotto esista da tanto tempo?
È importante la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
Civile del 19.01.2015, n. 735. L’illecito spossessamento
del privato da parte della Pubblica Amministrazione
e l’irreversibile trasformazione del suo terreno
per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo
all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione.
L’occupazione illegittima viene a cessare solo per effetto
della restituzione, di un accordo transattivo, del compimento
dell’usucapione da parte dell’occupante che lo ha
trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo
diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni
per equivalente.
La servitù può essere usucapita?
Come precedentemente precisato, in caso di occupazione
illecita, il privato può agire giudizialmente per l’eliminazione
dell’impianto o per il risarcimento dei danni oppure
può addivenire ad un accordo transattivo, che può
avere un contenuto ampio.
Si annida dietro l’angolo, però, il pericolo che sia maturata
l’usucapione, cioè che la servitù si sia costituita per
essere decorso un tempo almeno pari a 20 anni.
Caso pratico frequente
Richiesta di spostamento di un palo
dell’impianto di elettrodotto
C.R. esponeva che sul terreno di sua proprietà, interessato
da lavori di costruzione di un parcheggio a servizio
delle strutture con le quali esercitava la sua attività ricettiva,
c’era un palo, strumentale all’esercizio di una servitù
di elettrodotto di cui era titolare l’Enel, che limitava la
circolazione di veicoli; per tale ragione aveva chiesto lo
spostamento della servitù, ma l’Enel aveva aderito a tale
richiesta, a condizione che le spese dello spostamento del
palo fossero sostenute dalla richiedente. C.R. chiamava
quindi in giudizio Enel Distribuzione e Enel Servizio
Elettrico, deducendo che, in applicazione dell’art. 122, c.
4 R.D. 1775/1933, il proprietario del fondo gravato non
solo può eseguirvi qualunque innovazione, costruzione o
impianto, ma salvo patto contrario non è tenuto a rimborso
o indennizzi nei confronti dell’altro, che, in conseguenza
di tale innovazione, si veda costretto a rimuovere
o collocare diversamente condutture ed appoggi.
Conclusioni della giurisprudenza più recente
Cassazione Civile, Sez. II, 4.11.2019, n. 28271
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica è regolata dal Testo unico
11.12.1933, n. 1775 (Testo unico delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici). Il Testo unico reca un’articolata
disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio
della servitù, che si differenzia sotto diversi profili dalla
disciplina dettata dall’art. 1068 c.c.
In particolare l’art. 122, c. 4, attribuisce al proprietario
del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo
medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto,
facoltà della quale il proprietario può avvalersi
anche nell’ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto
per costringere il titolare della servitù alla rimozione o
ad una diversa collocazione delle condutture.
In questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente
non è obbligato a versare al titolare della servitù
alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle
spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente
ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio
della servitù, ma solo se ed in quanto ciò risulti possibile,
verificandosi in caso contrario l’estinzione della servitù.
Se, però, il diritto è acquistato per usucapione, la servitù
è nata non secondo il volere coatto o contro il volere
del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in
forza della conversione di una situazione di fatto in una
situazione di diritto. In tal caso, purtroppo, si applicano
le norme civilistiche sulle servitù in generale (art. 1068
c.c.) e il privato non può obbligare, se non indicando altro
bene proprio da asservire, il gestore a spostare i pali e
la linea elettrica in generale.