Diritti
Misure di protezione per i soggetti deboli
Vi sono categorie di soggetti, che sono “protetti” per la loro specifica condizione fisica o mentale o semplicemente
per una presunzione di non maturità. Rientrano in questa categoria coloro a cui è stata dichiarata
l’inabilitazione e l’interdizione e i beneficiari della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.
Rientrano anche in questa categoria i minori, che semplicemente si presume, per la loro età, non abbiano
la maturità per agire consapevolmente. Non sono casi limite, anzi ormai trattasi di situazioni soggettive
a cui molte famiglie devono fare fronte, come nel caso, ad esempio, dell’anziano genitore, che ormai ha
difficoltà di provvedere anche alle proprie attività quotidiane o periodiche.
Vocabolario tecnico
Interdizione
Il maggiore di età o il minore emancipato, che si trova in
condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderlo
incapace di provvedere ai propri interessi, è interdetto
quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata
protezione. I presupposti, pertanto, della interdizione
sono: la maggiore età o emancipazione, infermità (solo)
mentale, infermità abituale (non può essere transitoria),
incapacità a provvedere ai propri interessi.
Inabilitazione
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale
non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può
essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro
che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande
alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia
a gravi pregiudizi economici. Possono, infine, essere
inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia,
se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno. In questo caso, lo stato da valutarsi non consiste
soltanto in un’infermità mentale, ma anche in una
menomazione fisica o psichica. Il tipico esempio è l’anziano
genitore in difficoltà.
Minore d’età
Il minore, fino al compimento della maggiore età, è soggetto
alla responsabilità dei genitori e in loro assenza a
tutela. Infatti, fino al compimento di 18 anni, si presume
che il soggetto non possieda la capacità all’autodeterminazione
e alla cura dei propri interessi.
Emancipazione
I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale,
su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte,
sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, può
con decreto emesso in camera di consiglio ammettere
per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16
anni. Con il matrimonio, il minore diventa emancipato.
Autorizzazione al compimento di alcuni atti
Minori sottoposti alla responsabilità genitoriale
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno
i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di
morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare
donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni,
contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere
altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere,
transigere o compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente
del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione
del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
Interdetti e minori sotto tutela
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1. acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso
del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione
del patrimonio;
2. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a
facile deterioramento;
3. riscuotere capitali;
4. costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione
di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5. assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento del minore e per
l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o
legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7. fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8. fare contratti di locazione di immobili oltre 9 anni o
che in ogni caso si prolunghino oltre 1 anno dopo il
raggiungimento della maggiore età;
9. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie
o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere
provvedimenti conservativi.
L’esercizio di un’impresa commerciale non può essere
continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.
Inabilitati ed emancipati
Hanno la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l’ordinaria amministrazione. Possono con l’assistenza
del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di
un idoneo impiego e possono stare in giudizio sia come
attori sia come convenuti. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, oltre il consenso del curatore, è
necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Possono esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza
del curatore, se autorizzati dal giudice tutelare,
sentiti il curatore. Se autorizzati all’esercizio di un’impresa
commerciale, possono compiere da soli gli atti che
eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei
all’esercizio dell’impresa.
Soggetti beneficiari della misura
dell’amministrazione di sostegno
La possibilità per l’amministratore di sostegno di agire
in nome e per conto del beneficiario oppure insieme al
beneficiario viene conferita dal giudice tutelare e descritta
nel decreto di nomina, che dettagliatamente riporta
gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere
compiuti dall’amministratore di sostegno. Tutti gli atti
che non sono elencati e previsti nel decreto rimangono
nella piena capacità di agire del beneficiario. Quando, in
ogni caso, l’azione da compiere fuoriesce dall’ordinaria
amministrazione, è necessario che l’amministratore di
sostengo richieda l’autorizzazione al giudice tutelare.
Autorizzazione del notaio
Con la recente riforma della volontaria giurisdizione, è
stata concessa al notaio la possibilità di rilasciare le autorizzazioni
per la stipula degli atti pubblici e delle scritture
autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto,
un inabilitato o un soggetto beneficiario
della misura dell’amministrazione di sostegno
oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni
ereditari.
La riforma ha il fine di snellire i tempi della giustizia,
crea così un “doppio binario” che consente alle parti di
scegliere se rivolgersi al giudice tutelare o al notaio incaricato
della stipula dell’atto, offrendo il vantaggio di una
maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni.
Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando
la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria
amministrazione nell’interesse della persona sottoposta
a misura di protezione ovvero in relazione ai beni ereditari
e determina le cautele necessarie per il reimpiego
delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto
autorizzato. Comunica l’autorizzazione alla cancelleria
del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il Tribunale
che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.
L’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista
efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale
e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.
È necessario, però, precisare che l’autorizzazione può
essere rilasciata solo dal “notaio rogante”. Un notaio
non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione
rilasciata da un altro notaio. È, altrettanto, importante
mettere in rilievo che per il notaio non valgono le
regole sulla competenza in base al luogo, ad esempio,
di residenza della persona protetta, come può valere
per il giudice tutelare. Infatti, può essere incaricato il notaio
con sede in qualsiasi luogo d’Italia, senza alcun limite,
se non quello, come precedentemente esposto, del
collegamento necessario del professionista incaricato a
rogare l’atto rispetto a colui che deve rilasciare l’autorizzazione.