Quando l’inquilino non paga l’affitto
Definizioni
Locazione
L’art. 1571 Codice Civile fornisce la nozione di locazione,
definendola come il contratto col quale una parte si obbliga
a far godere all’altra una cosa mobile o immobile
per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
(detto canone).
Canone
È generalmente rappresentato da una somma di denaro,
ma può consistere anche in un’attività lavorativa in favore
del locatore (colui che affitta) o da qualunque altra
utilità apprezzabile per chi la riceve. La scadenza della
prestazione può essere mensile, trimestrale, annuale;
non vi è una previsione prestabilita, ma viene lasciata
alla determinazione delle parti.
Locazione ad uso abitativo
Contratto con il quale il locatore si obbliga, verso un determinato
corrispettivo, a fare godere al conduttore o locatario
un immobile allo scopo di abitarlo per un periodo
concordato dalle parti o dalla legge.
Oneri accessori
Sono interamente a carico del conduttore (colui che è in
affitto), salvo patto contrario, le spese relative al servizio
di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione
dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia
elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché
alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il
servizio di portineria sono a carico del conduttore nella
misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto
una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro
2 mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il
conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica
delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione. Il
conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti
giustificativi delle spese effettuate.
Se l’inquilino non paga l’affitto
Gravità dell’inadempimento
Per le locazioni ad uso abitativo, in forza dell’art. 5
L. 392/1978, il mancato pagamento del canone decorsi
20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato
pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori
quando l’importo non pagato superi quello di 2 mensilità
del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi
dell’art. 1455 c.c. La fissazione dei criteri, predeterminati
dalla legge per stabilire che l’inadempimento è grave, costituisce
un’importante facilitazione, perché consente al
giudice di evitare accertamenti sul presupposto dell’inadempimento
e soprattutto non consente difformità nelle
valutazioni dei giudici di merito.
Rimedi avverso l’inadempimento:
1. È possibile inviare una lettera di messa in mora, ai
sensi dell’art. 1219 c.c., e, in caso di ulteriore mancato
pagamento, si può agire giudizialmente per il recupero
di quanto dovuto dal conduttore, attraverso un ordinario
giudizio o la richiesta di un decreto ingiuntivo. In
quest’ultimo caso, il giudice, con decreto motivato da
emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso, ingiunge
all’altra parte di pagare nel termine di 40 giorni,
con l’espresso avvertimento che nello stesso termine
può essere fatta opposizione e che, in mancanza di
opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
2. In alternativa, si può procedere alla risoluzione del
contratto di locazione, ma è necessario che l’inadempimento
del conduttore sia grave.
Sfratto
Il locatore può ricorrere alla procedura di sfratto per morosità
quando il locatore medesimo intende ottenere il
rilascio dell’immobile a causa del mancato pagamento da
parte del conduttore. Il procedimento si svolge attraverso
2 fasi distinte:
- 1ª fase (necessaria): è introdotta da un’intimazione
con contestuale citazione in giudizio del conduttore
e richiesta di pagamento del dovuto. Questa fase può
concludersi con l’emissione dell’ordinanza di convalida;
- 2ª fase (eventuale): consegue all’opposizione proposta
dal conduttore. Questa fase conclude con la pronuncia
di una sentenza. A seguito dell’opposizione, diventa
obbligatorio il tentativo di mediazione presso un organismo
a ciò abilitato.
L’art. 55, c. 2 L. 392/1978 prevede che il conduttore, in
condizioni di difficoltà, può chiedere un termine non superiore
a 90 giorni per adempiere (cosiddetto termine di
grazia).
Il conduttore, in ogni caso, può sanare la morosità versando
quanto da lui dovuto in corso di giudizio. Infatti,
per ottenere la convalida dello sfratto il locatore deve dichiarare
che la morosità persiste.
Prescrizione
L’azione diretta ad ottenere il canone di locazione si prescrive
entro 5 anni decorrenti da ogni loro scadenza.
Locazione commerciale
Con la locazione commerciale il locatore concede in godimento
al conduttore, per una durata determinata, un immobile
che deve essere destinato ad attività economiche.
Può riguardare, quindi, negozi, uffici, locali commerciali,
magazzini (nel qual caso si avrà la classica locazione
commerciale) o alberghi e strutture ricettive.
Anche per le locazioni di tipo non abitativo, sono a carico
del conduttore gli oneri accessori, costituiti in particolare
dalle spese per determinati servizi goduti dal medesimo
conduttore.
Mancato pagamento
Il mancato pagamento da parte del conduttore di alcune
mensilità del canone di locazione non comporta automaticamente
la risoluzione del contratto per inadempimento.
Solo se l’inadempimento non ha scarsa rilevanza,
il locatore può agire in giudizio per chiedere la restituzione
o il rilascio dell’immobile, altrimenti può chiedere
esclusivamente il pagamento dei canoni arretrati. Spetta
al giudice verificare se l’inadempimento è stato grave o
di scarsa importanza, valutando la sua idoneità a ledere
in modo rilevante l’interesse contrattuale del locatore, a
determinare uno squilibrio tra le prestazioni e a ostacolare
la prosecuzione del rapporto. Anche per le locazioni
commerciali, se il locatore agisce chiedendo lo sfratto
del conduttore, questi ha diritto a chiedere il cosiddetto
termine di grazia. La prescrizione è sempre di 5 anni a
decorrere dalle singole scadenze.
Differenze con la locazione abitativa
Per ottenere la risoluzione per inadempimento nella locazione
commerciale, la “non scarsa importanza”, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., non è prefissata dal legislatore.
È, dunque, importante sottolineare che, mentre per le
locazioni abitative il parametro è fisso, perché ci sia la
risoluzione per inadempimento nella locazione commerciale
la morosità è tendenzialmente lasciata alla valutazione
caso per caso del giudice.
Naturalmente, bisogna prestare particolare attenzione,
ad esempio, alle ipotesi in cui il locatore ha accettato pagamenti
a singhiozzi o in maniera ritardata.
Risarcimento danni per ritardato
rilascio dell’immobile
Sia per le locazioni per uso abitativo, sia per le locazioni
ad uso commerciale è dubbio se il locatore possa chiedere
anche i danni per ritardato rilascio dell’immobile. Probabilmente
la questione verrà decisa dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione. Più in dettaglio, in
relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione
di immobili da parte del conduttore, è controverso
se sia configurabile e, in caso positivo, in quali termini,
un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato
ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire
fino alla scadenza del contratto. Sul punto si dà atto di
un contrasto tutto interno alla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il primo orientamento, “più risalente e
tendenzialmente prevalente”, il locatore, il quale “abbia
chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto
di locazione per inadempimento del conduttore, ha
diritto anche al risarcimento del danno per l’anticipata
cessazione del rapporto, da individuare nella mancata
percezione dei canoni concordati fino al reperimento di
un nuovo conduttore, ed il cui ammontare è riservato
alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte
le circostanze del caso concreto”. Secondo altro
orientamento, “in ipotesi di risoluzione del
contratto di locazione per inadempimento
del conduttore, intervenuto il rilascio
del bene locato, la mancata percezione
da parte del locatore dei canoni
che sarebbero stati esigibili fino alla
scadenza convenzionale o legale del
rapporto, ovvero fino al momento in
cui il locatore stesso conceda ad altri
il godimento del bene con una nuova
locazione, non configura di per sé
un danno da “perdita subita”, né un
danno da “mancato guadagno”.