Il
“diritto” degli alberi
Diritti
e doveri nella gestione
di un albero tra suolo pubblico
e privato
Sulla piantumazione di alberi la normativa è tanto complessa quanto rilevanti possono essere le conseguenze alla violazione delle norme. Altrettanto complessa è anche la normativa sugli obblighi che derivano dalla presenza degli alberi, che non devono, ad esempio, danneggiare il confinante con i rami o costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.
Distanze dal confine
In primo luogo, per la piantumazione per gli alberi il Codice
Civile prevede, all’art. 892, di rispettare alcune distanze
dal confine di proprietà. Infatti, chi vuol piantare
alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono con precisione, devono
essere osservate distanze dal confine che variano
a seconda del tipo di alberatura.
La distanza, infatti, è di 3 metri per gli alberi di alto
fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto
fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge
ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce,
i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.
La distanza cambia a un 1,5 metri per gli alberi di
non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto
ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami.
La distanza, infine, è pari a 0,5 metri per le viti, gli
arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza
non maggiore di 2,5 metri. La distanza deve essere però
di 1 metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno
o di altre piante simili che si recidono periodicamente
vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
Come si misura la distanza
La distanza si misura dalla linea del confine alla base
esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione,
o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Muro divisorio
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine
esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché
le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità
del muro. La Cassazione civile sez. VI, con sentenza
del 12.07.2018, n. 18439, ha chiarito il perché le distanze
legali di piante dal confine non devono essere osservate
quando sul confine esista un muro divisorio e le dette
piante non lo superino in altezza. In questo caso, evidenzia
la Suprema Corte di Cassazione, il vicino non subisce
diminuzione di aria, luce e veduta.
Conseguenza della violazione delle distanze
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi
che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle
indicate dal Codice Civile.
Casi particolari e controversie
Distanza minore per usucapione
Se vi è il dovere di rispettare la distanza dal confine, vi è
anche la possibilità che, decorsi 20 anni, si acquisti il diritto
di tenere gli alberi ad una distanza minore attraverso
l’istituto della “usucapione”. Il termine decorre dalla
data del piantamento, perché è da tale momento che
ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel
concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisto del
diritto per decorso del tempo. Ne consegue che il decorso
del tempo e l’inerzia del confinante nell’esigere l’estirpazione
delle piante consentono di acquisire un diritto che
prima non sussisteva.
Sostituzione della pianta a distanza non legale
Il Codice Civile disciplina anche l’ipotesi in cui si è acquistato
il diritto di tenere alberi a distanza minore di
quelle sopra indicate, per esempio per usucapione o per
una servitù sorta contrattualmente. In tale caso, se l’albero
muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può
sostituirlo, se non osservando la distanza legale. Questa
disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte
di un filare situato lungo il confine.
Rami e radici nel terreno altrui
Frequenti sono le controversie in caso di rami protesi
e di radici che occupano il terreno altrui. Anche questa
ipotesi è disciplinata dal Codice Civile. Infatti, il proprietario
del fondo su cui si protendono i rami degli alberi del
vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e
può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo
fondo, salvi però in ambedue i casi il rispetto dei regolamenti
e degli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del
vicino appartengono al proprietario del fondo su cui
sono caduti.
Strade, condomini e altri permessi
Sicurezza delle strade pubbliche
Quando trattasi di strade pubbliche interviene il Codice
della Strada con l’art. 29, che prevede l’obbligo dei proprietari
confinanti di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l’autostrada
e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre
il confine stradale e che nascondono la segnaletica
o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla
distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati
in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni,
il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli
nel più breve tempo possibile.
Chiunque viola dette disposizioni è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00
a € 694,00. Alla violazione delle menzionate disposizioni
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo,
per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese
dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.
Potatura degli alberi in un condominio
Alle spese di potatura degli alberi, anche se insistono su
suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino,
sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si
tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e
la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze
di cura del decoro stesso. Infatti, le piante possono
formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di
comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario
del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari
dell’edificio condominiale, in quanto componenti
essenziali del decoro architettonico del fabbricato;
ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti
al condominio alle spese di potatura.
Piantumazione, taglio e sostituzione - permessi
amministrativi
In linea di massima non è necessario alcun permesso per
attuare le operazioni sopra menzionate. Particolari prescrizioni
sono previste se trattasi di bosco o di zona
vincolata paesaggisticamente.
Si consiglia sempre di rivolgersi a un agronomo o a un
vivaio di fiducia per essere tranquilli che non vi siano
in zona vincoli e che non si incorra in responsabilità di
tipo penale.
Infatti, l’abbattimento di alberi in difetto della preventiva
autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui
all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, in quanto attività idonea a
compromettere i valori ambientali incidendo in modo
apprezzabile sull’assetto del territorio. Si potrebbe configurare
anche il reato di deturpamento delle bellezze naturali
di cui all’art. 734 c.p.